IN BREVE |
Decreto “Milleproroghe”: limite di utilizzo del contante a 2.000 euro per il 2022 Entro il 16 marzo la Certificazione degli utili e proventi equiparati (Cupe) Al 16 marzo la tassa di vidimazione 2022 dei libri sociali Nuove regole sulla tassazione Irpef: i chiarimenti nella Circolare delle Entrate Patent box: le nuove regole Imprese ristorazione collettiva: le modalità per l’erogazione del contributo Attivo il sito dedicato all’Assegno unico e universale Proprietario di due immobili senza “altri redditi”: casi di esonero dalla presentazione del 730 “Rita” Rendita integrativa temporanea anticipata: la corretta tassazione illustrata dall’Agenzia Entrate |
APPROFONDIMENTI |
Decreto “Milleproroghe”: le novità fiscali dopo la conversione in legge La tassa di vidimazione 2022 dei libri sociali |
PRINCIPALI SCADENZE |
IN BREVE |
Decreto “Milleproroghe”: limite di utilizzo del contante a 2.000 euro per il 2022
D.L. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito in legge 25 febbraio 2022, n. 15
È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto “Milleproroghe” (D.L. 30 dicembre 2021, n. 228) convertito in legge 25 febbraio 2022, n. 15, contenente disposizioni in materia di proroghe e riapertura di termini legislativi.
Molte ed importanti le misure in materia fiscale e societaria, che riguardano la sterilizzazione delle perdite anche sui bilanci 2021, la nuova dilazione delle cartelle esattoriali, la sospensione degli ammortamenti, il limite all’utilizzo del contante e tax credit beni strumentali.
Riguardo all’utilizzo del contante e di titoli al portatore, in particolare, viene prorogato fino al 31 dicembre 2022 il limite di 2.000 euro. Dal 1° gennaio 2023, tale limite si abbasserà a 1.000 euro.
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IMMOBILI, AGEVOLAZIONI
Bonus edilizi: in Gazzetta il Decreto anti-frodi
D.L. 25 febbraio 2022, n. 13
Il 26 febbraio è entrato in vigore il D.L. 25 febbraio 2022, n. 13 (il cosiddetto Decreto anti-frodi), contenente importanti misure finalizzate al contrasto alle frodi in materia edilizia e sull’elettricità prodotta da impianti da fonti rinnovabili.
Si prevede, tra le altre disposizioni, quanto segue:
- la possibilità della cessione del credito – relativo sia al Superbonus, sia ai bonus edilizi “tradizionali” – per tre volte, con le due cessioni successive alla prima solo a favore di banche ed intermediari finanziari abilitati ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia;
- il credito, inoltre, non potrà formare oggetto di cessioni parziali successivamente alla prima comunicazione dell’opzione all’Agenzia Entrate. A tal fine viene introdotto un codice identificativo univoco del credito ceduto per consentire la tracciabilità delle cessioni (a tal fine seguirà un apposito provvedimento delle Entrate). Tali disposizioni si applicheranno alle comunicazioni della prima cessione o dello sconto in fattura inviate all’Agenzia Entrate a partire dal 1° maggio 2022;
- sono previste sanzioni penali, con la reclusione da 2 a 5 anni, e multe da 50.000 a 100.000 euro per il tecnico abilitato che, nelle asseverazioni necessarie per accedere ai bonus edilizi, “espone informazioni false o omette di riferire informazioni rilevanti sui requisiti tecnici del progetto di intervento o sulla effettiva realizzazione dello stesso ovvero attesta falsamente la congruità delle spese”. La pena è aumentata se il fatto è commesso al fine di conseguire un ingiusto profitto per sé o per altri.
IVA, ADEMPIMENTI
Elenchi Intrastat al 7 marzo
Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Agenzia delle Entrate, Comunicato Stampa 24 febbraio 2022
L’Agenzia delle Dogane, con l’Agenzia Entrate, ha reso noto che l’invio degli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari riferiti a gennaio 2022, in scadenza al 25 febbraio, può essere regolarmente effettuato fino al 7 marzo 2022.
CERTIFICAZIONI, ADEMPIMENTI
Scadenza al 16 marzo per l’invio telematico della Certificazione Unica (CU2022)
Entro mercoledì 16 marzo 2022, i sostituti d’imposta devono consegnare ai percipienti e trasmettere in via telematica all’Agenzia Entrate le CU2022 per redditi di lavoro dipendente, equiparati ed assimilati, redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi corrisposti nell’anno 2021. La data per la trasmissione e la consegna è stata unificata.
È prevista una sanzione pari a 100 euro per ciascuna certificazione errata, omessa o tardiva. In caso di errata trasmissione, la sanzione non si applica se l’errore viene ravveduto entro i 5 giorni successivi alla scadenza.
Si ricorda che anche quest’anno la trasmissione delle Certificazioni Uniche dei redditi esclusi dal modello 730 potrà essere effettuata entro il termine di presentazione dei quadri riepilogativi del modello 770 (ST, SV, SX, SY) e quindi entro il 31 ottobre 2022.
CERTIFICAZIONI, ADEMPIMENTI
Entro il 16 marzo la Certificazione degli utili e proventi equiparati (Cupe)
La Certificazione degli utili e dei proventi equiparati (Cupe) deve essere rilasciata, entro mercoledì 16 marzo 2022, ai soggetti residenti nel territorio dello Stato percettori di utili derivanti dalla partecipazione a soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle società (Ires), residenti e non residenti, corrisposti nell’anno di imposta precedente.
La Cupe viene rilasciata da società ed enti emittenti, come ad esempio trust, società di capitali, ecc., casse incaricate del pagamento degli utili o di altri proventi equiparati, intermediari aderenti al sistema di deposito accentrato gestito dalla Monte Titoli Spa, rappresentanti fiscali in Italia degli intermediari non residenti aderenti al sistema Monte Titoli Spa e degli intermediari non residenti che aderiscono a sistemi esteri di deposito accentrato aderenti sempre al sistema Monte Titoli Spa, società fiduciarie, con esclusivo riferimento agli effettivi proprietari delle azioni o titoli ad esse intestate, sulle quali siano riscossi utili o altri proventi equiparati, imprese di investimento e agenti di cambio ed ogni altro sostituto d’imposta che interviene nella riscossione di utili o proventi equiparati derivanti da azioni o titoli.
La certificazione deve essere, inoltre, rilasciata per i proventi derivanti da titoli e strumenti finanziari assimilati alle azioni, contratti di associazione in partecipazione (partecipazione agli utili in cambio di capitale e/o lavoro), contratti di cointeressenza (si intende per contratto di cointeressenza propria apporto di capitale e/o lavoro con partecipazione agli utili ma non alle perdite; per contratto di cointeressenza impropria si intende, invece, la partecipazioni agli utili e alle perdite senza apporto di lavoro o capitale).
La certificazione non va rilasciata, invece, in relazione agli utili e agli altri proventi assoggettati a ritenuta a titolo d’imposta o ad imposta sostitutiva.
TASSA VIDIMAZIONI
Al 16 marzo la tassa di vidimazione 2022 dei libri sociali
Entro il 16 marzo:
- le società di capitali,
- le società consortili,
- le aziende speciali degli enti locali (e i consorzi costituiti fra gli stessi),
- gli enti commerciali,
devono provvedere al versamento della tassa di concessione governativa relativa alla vidimazione dei libri sociali.
La misura della tassa, anche per il 2022, sarà di:
- 309,87 euro per la generalità delle società;
- 516,46 euro per le società con capitale sociale al 1° gennaio 2022 superiore a 516.456,90 euro.
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IMPOSTE DIRETTE
Nuove regole sulla tassazione Irpef: i chiarimenti nella Circolare delle Entrate
Agenzia delle Entrate, Circolare 18 febbraio 2022, n. 4/E
Entro il mese di aprile i sostituti d’imposta che non sono riusciti per motivi tecnici ad applicare in tempo le nuove regole sulla tassazione dell’Irpef, potranno adeguarsi effettuando un conguaglio per i primi tre mesi del 2022.
Lo ha chiarito l’Agenzia Entrate nella Circolare n. 4/E/2022, dove fornisce anche indicazioni sulle novità relative alla tassazione dell’Irpef e all’esclusione dall’Irap per le persone fisiche esercenti attività commerciali, arti e professioni, così come previsto dalla legge di Bilancio 2022 (legge n. 234/2021).
In particolare il documento analizza le modifiche alle aliquote e agli scaglioni d’imposta, la rimodulazione delle detrazioni da lavoro dipendente e assimilati, da pensione, da lavoro autonomo e altri redditi, e riporta alcuni esempi e simulazioni di casi pratici.
La nuova Irpef viene rimodulata su 4 aliquote invece di 5 (23%, 25%, 35%, 43%). Si passa quindi dal 27% al 25% per la seconda aliquota relativa ai redditi da 15.001 fino a 28.000 euro, dal 38% al 35% per i quelli fino a 50mila euro, mentre i redditi superiori vengono tassati al 43%, con la soppressione della vecchia aliquota del 41%.
Maggiori informazioni nella Circolare.
AGEVOLAZIONI E INCENTIVI
Patent box: le nuove regole
Agenzia delle Entrate, Provvedimento 15 febbraio 2022
L’art. 6 del D.L. 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, e poi successivamente modificato dalla legge 28 dicembre 2021, n. 234, ha semplificato il regime patent box, di cui dall’art. 1, commi da 37 a 45, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, trasformandolo in un regime di tipo “front-end”.
In particolare, la nuova disciplina agevolativa consente di maggiorare, ai fini delle Imposte dirette e dell’IRAP, del 110% le spese sostenute nello svolgimento di attività di ricerca e sviluppo finalizzate al mantenimento, al potenziamento, alla tutela e all’accrescimento del valore dei software protetti da copyright, dei brevetti industriali e dei disegni e modelli giuridicamente tutelati.
Rispetto alla precedente disciplina patent box, sono stati esclusi dal novero dei beni agevolabili i marchi di impresa e il know-how.
Inoltre, il nuovo regime agevolativo consente di recuperare, nel periodo di imposta in cui un bene immateriale agevolabile ottiene un titolo di privativa industriale, le spese di ricerca e
sviluppo, sostenute negli otto periodi di imposta precedenti, che hanno contribuito alla sua creazione, maggiorandoli del 110%.
Viene, altresì, prevista a favore dei contribuenti la possibilità di predisporre una documentazione idonea che permette di non essere assoggettati, al ricorrere di determinate condizioni, alla sanzione per infedele dichiarazione di cui all’art. 1, comma 2, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471.
Il citato articolo 6, infine, demanda a un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate l’adozione delle disposizioni attuative, la regolamentazione della documentazione idonea, nonché le modalità di esercizio delle opzioni di adesione al nuovo regime patent box, esercitabili sia dai contribuenti che non hanno aderito al precedente regime, sia, con alcune limitazioni, da quelli che intendono transitare dal vecchio al nuovo regime.
Con il provvedimento del 15 febbraio 2022, il direttore dell’Agenzia Entrate ha individuato, oltre alle attività e alle spese agevolabili, la documentazione idonea a evitare le sanzioni in caso di recupero dell’agevolazione e le modalità di esercizio delle opzioni di adesione al rinnovato regime fiscale agevolato, introdotto dall’art. 6, del D.L. n. 146/2021.
AGEVOLAZIONI E INCENTIVI
Imprese ristorazione collettiva: le modalità per l’erogazione del contributo
D.M. 23 dicembre 2021
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 44 del 22 febbraio è stato pubblicato il Decreto 23 dicembre 2021 del Ministero dello sviluppo economico che definisce criteri e modalità per l’erogazione del contributo a fondo perduto, istituito con l’art. 43-bis del D.L. n. 73/2020 (Decreto “Sostegni-bis”), e destinato alle imprese operanti nei servizi di ristorazione collettiva, mense e catering, che sono state particolarmente colpite durante l’emergenza Covid e che, nell’anno 2020, hanno subito una riduzione del fatturato non inferiore al 15% rispetto al fatturato dell’anno precedente.
Il Decreto, in particolare, contiene disposizioni relative alla definizione dei soggetti beneficiari dell’intervento, alla tipologia e all’ammontare dell’aiuto concedibile e alle relative modalità di erogazione, assicurando il rispetto del limite di spesa e tenendo conto del costo del lavoro sostenuto dalle imprese interessate.
Per ottenere il contributo le imprese interessate dovranno presentare un’istanza all’Agenzia delle Entrate, esclusivamente in via telematica, con l’indicazione della sussistenza dei requisiti richiesti. Ogni impresa interessata può presentare una sola istanza di accesso al contributo.
L’istanza può essere presentata, per conto dell’impresa interessata, anche da un intermediario delegato al servizio del cassetto fiscale dell’Agenzia Entrate.
POLITICHE SOCIALI
Attivo il sito dedicato all’Assegno unico e universale
È attivo dal 21 febbraio 2022 il sito www.assegnounicoitalia.it dedicato all’assegno unico e universale, il sostegno economico alle famiglie che hanno figli a carico a partire dal 7° mese di gravidanza fino al compimento dei 21 anni e senza limiti di età per i figli disabili.
Si ricorda che l’assegno mensile, che va da un massimo di 175 euro a figlio per chi ha l’ISEE inferiore a 15.000 euro a un minimo di 50 euro a figlio per tutte le famiglie con ISEE pari o sopra i 40.000 euro o che non presentano l’ISEE, spetta ai nuclei familiari in cui ricorrono le seguenti condizioni:
- per ogni figlio minorenne a carico, per i nuovi nati decorre dal settimo mese di gravidanza;
- per ciascun figlio maggiorenne a carico, fino al compimento dei 21 anni, che:
- frequenti un corso di formazione o professionale o universitario;
- svolga un tirocinio o un’attività lavorativa con reddito inferiore a 8mila euro annui;
- sia registrato come disoccupato e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l’impiego;
- svolga il servizio civile universale;
- per ogni figlio con disabilità a carico, senza limiti di età.
Sul nuovo sito internet, in particolare, è possibile reperire tutte le informazioni sull’assegno unico e universale: chi può fare domanda, chi sono i beneficiari, quanto spetta, quali voci della busta paga o della pensione sostituisce. È inoltre possibile consultare una sezione dedicata alle FAQ, ovvero alle risposte elaborate dall’INPS sulla base delle domande poste dagli utenti.
DICHIARAZIONI
Proprietario di due immobili senza “altri redditi”: casi di esonero dalla presentazione del 730
In una risposta fornita sulla propria rivista telematica, l’Agenzia delle Entrate, rimandando alle tabelle contenute nelle istruzioni alla compilazione del modello 730/2022, ricorda che il contribuente che possiede esclusivamente l’abitazione principale, relative pertinenze e altri fabbricati non locati, è esonerato dalla presentazione della dichiarazione dei redditi, a condizione che il fabbricato non locato non sia ubicato nello stesso Comune dell’abitazione principale.
Inoltre, tra i casi di “esonero con limite di reddito” rientra anche quello del contribuente che possiede esclusivamente redditi derivanti da terreni e fabbricati (comprese abitazione principale e pertinenze per le quali non è dovuta l’Imu) per un importo non superiore a 500 euro.
Anche in caso di esonero, precisa infine l’Agenzia, il contribuente può comunque presentare la dichiarazione dei redditi per esporre eventuali spese sostenute, usufruire di detrazioni o deduzioni, chiedere rimborsi relativi a crediti o eccedenze di versamento che derivano dalle dichiarazioni degli anni precedenti o da acconti versati nel periodo d’imposta interessato.
IMPOSTE DIRETTE
“Rita” Rendita integrativa temporanea anticipata: la corretta tassazione illustrata dall’Agenzia Entrate
Agenzia delle Entrate, Risoluzione n. 9/E del 16 febbraio 2022
La “Rendita integrativa temporanea anticipata” (c.d. RITA), introdotta in via sperimentale, per il periodo 1° maggio 2017 – 31 dicembre 2018, dall’art. 1, commi da 188 a 191, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è attualmente a regime, per effetto dell’art. 1, commi 168 e 169, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018), ed è regolata dall’art. 11, commi da 4 a 4-quinquies), del D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252.
Con la Risoluzione n. 9/E del 16 febbraio 2022, l’Agenzia Entrate ha chiarito le modalità di tassazione di una serie di aspetti relativi alla Rendita integrativa temporanea anticipata, quali l’anticipazione erogata prima della rendita stessa a un soggetto iscritto al regime transitorio, le somme richieste a titolo di detta rendita nonché le prestazioni erogate a titolo di Rita ad un “vecchio iscritto”, riferite a montanti ante 31 dicembre 2000.
APPROFONDIMENTI |
IMPRESE, PROFESSIONISTI
Decreto “Milleproroghe”: le novità fiscali dopo la conversione in legge
È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto “Milleproroghe” (D.L. 30 dicembre 2021, n. 228) convertito in legge 25 febbraio 2022, n. 15, contenente disposizioni in materia di proroghe e riapertura di termini legislativi.
Molte ed importanti le misure in materia fiscale e societaria, che riguardano la sterilizzazione delle perdite anche sui bilanci 2021, la nuova dilazione delle cartelle esattoriali, la sospensione degli ammortamenti, il limite all’utilizzo del contante e tax credit beni strumentali.
Si riporta una sintesi delle principali misure contenute nel Decreto.
- Riapertura dei termini per la dilazione dei ruoli: è stata estesa al 30 aprile 2022 la possibilità di richiedere la rateazione di carichi contenuti nei piani di dilazione per i quali, anteriormente alla data di inizio della sospensione di cui all’art. 68, commi 1 e 2-bis, del decreto “Cura Italia” (D.L. n. 18/2020), è intervenuta la decadenza dal beneficio.
- Bonus psicologo: è stato introdotto un contributo, nell’importo massimo di 600 euro per persona, parametrato alle diverse fasce ISEE, per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia fruibili presso specialisti privati regolarmente iscritti nell’elenco degli psicoterapeuti nell’ambito dell’albo degli psicologi. Il contributo non spetta alle persone con ISEE superiore a 50.000 euro.
- Bonus prima casa: è estesa dal 31 dicembre 2021 al 31 marzo 2022 la sospensione dei termini per ottenere o mantenere l’agevolazione prima casa.
- Visto di conformità bonus edilizi: ammessa la detraibilità delle spese sostenute per il rilascio del visto di conformità, delle attestazioni e delle asseverazioni ai fini della fruizione dei bonus edilizi anche alle spese sostenute dal 12 novembre 2021 al 31 dicembre 2021.
- Assemblee: è stato prorogato al 31 luglio 2022 il termine fino al quale è possibile svolgere in videoconferenza le assemblee nonché le riunioni di consigli di amministrazione e collegi sindacali, a prescindere dalle previsioni statutarie.
- Sterilizzazione perdite: è stata estesa, come già previsto per il 2020, la possibilità di sterilizzare anche le perdite emerse nell’esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2021. Quindi in relazione alle perdite dell’esercizio 2021, l’obbligo di ripianamento è differito fino al bilancio 2026.
- Sospensione degli ammortamenti: è stata estesa all’esercizio successivo a quello in corso alla data del 15 agosto 2020 la norma sul differimento degli ammortamenti contenuta nel decreto “Agosto” (D.L. n. 104/2020).
- Limite all’uso del contante: in materia di utilizzo del contante e di titoli al portatore, è stato prorogato fino al 31 dicembre 2022 il limite di 2.000 euro. Dal 1° gennaio 2023, tale limite si abbasserà a 1.000 euro.
- IVA nelle procedure concorsuali: viene precisato che la nuova disciplina IVA relativa alle procedure concorsuali, che prevede la detraibilità del tributo in caso di mancato pagamento da parte del debitore, si applica alle procedure avviate dal 26 maggio 2021 compreso.
TASSA VIDIMAZIONI
La tassa di vidimazione 2022 dei libri sociali
Entro il 16 marzo:
- le società di capitali,
- le società consortili,
- le aziende speciali degli enti locali (e i consorzi costituiti fra gli stessi),
- gli enti commerciali,
devono provvedere al versamento della tassa di concessione governativa relativa alla vidimazione dei libri sociali.
Sono escluse dal pagamento della tassa di concessione governativa (ma soggette ad imposta di bollo in misura doppia da applicare sulle pagine del libro giornale e del libro degli inventari):
- le società di persone,
- le società cooperative,
- le società di mutua assicurazione,
- gli enti non commerciali,
- le società di capitali sportive dilettantistiche.
La tassa è determinata forfettariamente in base al capitale sociale e a prescindere dal numero dei libri sociali tenuti e dalle relative pagine. La misura della tassa anche per il 2022 sarà di:
- 309,87 euro per la generalità delle società;
- 516,46 euro per le società con capitale sociale all’1° gennaio 2022 superiore a 516.456,90 euro.
Il modello di versamento della tassa di concessione governativa dovrà essere esibito alla Camera di Commercio (o agli altri soggetti abilitati alla vidimazione) in occasione di ogni richiesta di vidimazione dei libri sociali successiva al termine di versamento del 16 marzo 2022.
Le società neocostituite devono versare la tassa di concessione governativa con bollettino postale. I versamenti per le annualità successive devono essere effettuati esclusivamente mediante modello F24 (codice tributo 7085 – Tassa annuale vidimazione libri sociali).
L’omesso versamento della tassa annuale è punito con la sanzione amministrativa corrispondente dal 100 al 200% della tassa medesima e, in ogni caso, non inferiore a 103 euro.