IN BREVE
Nel Decreto “energia” le misure contro il rincaro energetico
Entro il 16 marzo il versamento del saldo IVA annuale 2021
Presentazione del modello EAS entro il 31 marzo
Riaperti i termini per la rivalutazione di terreni e partecipazioni: imposta sostitutiva al 14%
La compensazione orizzontale del credito IVA 2021
Istanza entro il 30 aprile per “salvare ” le rateazioni pre-Covid decadute
Digitalizzazione imprese: al via il “Piano voucher” con contributi fino a 2.500 euro
Operazioni OSS/IOSS: come deve essere compilato il file XML FatturaPA
Startup e Pmi innovative: la relazione del MISE sul 2021
Il Registro degli operatori in criptovalute operativo entro il 18 maggio
Agevolazioni ex art. 7 D.L. n. 34/2019 e rivendita unità immobiliari del fabbricato prima della ristrutturazione
5 per mille 2022: online l’elenco permanente delle Onlus accreditate  
APPROFONDIMENTI
Il versamento del saldo IVA annuale 2021
La presentazione del modello EAS  
PRINCIPALI SCADENZE
IN BREVE

AGEVOLAZIONI, IVA

Nel Decreto “energia” le misure contro il rincaro energetico

D.L. 1 marzo 2022, n. 17

È entrato in vigore, con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (n. 50 del 1° marzo 2022), il D.L. n. 17/2022 che introduce misure urgenti per il contenimento dei costi dell’energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali.

Con risorse che ammontano a quasi 8 miliardi di euro, di cui 5,5 destinati a fronteggiare il caro energia, il decreto prevede, tra l’altro:

  • l’azzeramento degli oneri di sistema per il secondo trimestre 2022. In particolare sono annullate, per il secondo trimestre 2022, le aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche in bassa tensione, per altri usi, con potenza disponibile fino a 16,5 kW. Annullate anche le aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze con potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, anche connesse in media e alta/altissima tensione o per usi di illuminazione pubblica o di ricarica di veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico;
  • riduzione dell’IVA e degli oneri generali nel settore del gas. Sono assoggettate all’aliquota IVA del 5% le somministrazioni di gas metano usato per combustione per usi civili e industriali contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di aprile, maggio e giugno 2022;
  • rafforzamento del bonus sociale elettrico e gas. Sono riconosciute, per il secondo trimestre del 2022, le agevolazioni relative alle tariffe per la fornitura di energia elettrica riconosciute ai clienti domestici economicamente svantaggiati ed ai clienti domestici in gravi condizioni di salute;
  • credito d’imposta, in favore delle imprese energivore, pari al 20% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel secondo trimestre 2022;
  • credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale, pari al 15% della spesa sostenuta per l’acquisto del medesimo gas, consumato nel secondo trimestre solare dell’anno 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al primo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore del mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019.

IVA, VERSAMENTI

Entro il 16 marzo il versamento del saldo IVA annuale 2021

L’IVA dovuta in base alla dichiarazione annuale del periodo d’imposta 2021 deve essere versata entro mercoledì 16 marzo 2022.

È possibile rateizzare la somma dovuta in rate di pari importo di cui:

  • la prima deve essere versata entro il 16 marzo;
  • quelle successive devono essere versate entro il giorno 16 di ciascun mese di scadenza (16 aprile, 16 maggio, e così via) ed in ogni caso l’ultima rata non può essere versata oltre il 16 novembre.

Vedi l’Approfondimento

ENTI NO PROFIT, ADEMPIMENTI

Presentazione del modello EAS entro il 31 marzo

Le quote e i contributi associativi nonché, per determinate attività, i corrispettivi percepiti dagli enti associativi privati, in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa tributaria, non sono imponibili. Per usufruire di questa agevolazione è però necessario che gli enti trasmettano in via telematica all’Agenzia Entrate i dati e le notizie rilevanti ai fini fiscali, mediante un apposito modello (EAS).

Il modello EAS deve essere inviato, in via telematica, direttamente dal contribuente interessato tramite Fisconline o Entratel, oppure tramite intermediari abilitati a Entratel, entro 60 giorni dalla data di costituzione degli enti. Il modello deve essere, inoltre, nuovamente presentato quando cambiano i dati precedentemente comunicati; la scadenza, in questa ipotesi, è il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui si è verificata la variazione.

Vedi l’Approfondimento

IMPOSTE DIRETTE

Riaperti i termini per la rivalutazione di terreni e partecipazioni: imposta sostitutiva al 14%

D.L. 1 marzo 2022, n. 17, art. 29

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D.L. n. 17/2022 (c.d. “Decreto energia”), che introduce misure urgenti per il contenimento dei costi dell’energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali, sono stati anche riaperti i termini per effettuare la rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni.

In particolare, il D.L. n. 17/2022 (art. 29), modificando il comma 2 dell’art. 2 del D.L. 24 dicembre 2002, n. 282, consente la rivalutazione di terreni e partecipazioni posseduti alla data del 1° gennaio 2022.

La rivalutazione, che permette di affrancare in tutto o in parte le plusvalenze conseguite in caso di cessione a titolo oneroso di terreni o partecipazioni, dovrà avvenire tramite una perizia giurata di stima e il versamento dell’imposta sostitutiva (nella misura del 14%), effettuati entro il termine del 15 giugno 2022.

Il pagamento dell’imposta sostitutiva potrà essere rateizzato (con un massimo di 3 rate annuali di pari importo) con applicazione, sulle rate successive alla prima, degli interessi nella misura del 3% annuo, calcolati a decorrere dal 16 giugno 2022 e da versare insieme a ciascuna delle altre due rate, che scadranno rispettivamente il 15 giugno 2023 e il 15 giugno 2024.

IVA

La compensazione orizzontale del credito IVA 2021

I contribuenti che hanno presentato la dichiarazione IVA 2022 o che la presenteranno entro il termine fissato per il 2 maggio 2022 hanno la possibilità di procedere alla compensazione orizzontale dei crediti IVA eccedenti i 5.000 euro maturati nel corso del periodo d’imposta 2021, a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione.

Il limite di 5.000 euro è aumentato a 50.000 euro annui per le start-up innovative, per il periodo di iscrizione nella sezione speciale del Registro delle imprese.

Analogo incremento ai fini dell’esonero dall’obbligo del visto di conformità è previsto, in caso di utilizzo in compensazione del credito IVA relativo alla dichiarazione dell’anno 2021 per un importo non superiore a 50.000 euro, in presenza di un livello di affidabilità conseguente all’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale almeno pari a 8 oppure a 8,5 (media semplice dei livelli di affidabilità 2019 e 2020).

RISCOSSIONE

Istanza entro il 30 aprile per “salvare” le rateazioni pre-Covid decadute

D.L. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni in legge 25 febbraio 2022, n. 15, art. 2-ter

Una norma introdotta nel decreto “Milleproroghe” (D.L. n. 228/2021) in sede di conversione in legge, riapre la possibilità, per i contribuenti decaduti dai piani di rateazione pre-Covid, di rientrare riprendendo il versamento di quanto dovuto senza dover versare in anticipo le rate scadute.

Per gli interessati sarà necessario inviare la richiesta di riammissione entro il 30 aprile 2022.

Nel caso di accoglimento di richieste di dilazione, la decadenza avverrà nel caso di mancato pagamento di 5 rate anche se non consecutive.

Andrà inoltre dimostrato lo stato di difficoltà del debitore al superamento della soglia di debito complessiva di 60.000 euro.

AGEVOLAZIONI E INCENTIVI

Digitalizzazione imprese: al via il “Piano voucher” con contributi fino a 2.500 euro

Mise, Comunicato Stampa 28 febbraio 2022

Ha preso il via, lo scorso 1° marzo 2022, il “Piano voucher”, la misura rivolta alle micro, piccole e medie imprese, che prevede l’erogazione di un voucher connettività per abbonamenti ad internet ultraveloce e che rientra nell’ambito della Strategia italiana per la banda ultralarga, oltre ad essere tra le priorità indicate nel PNRR.

Le imprese interessate potranno richiedere un contributo (da un minimo di 300 euro ad un massimo di 2.500 euro) per servizi di connettività a banda ultralarga da 30 Mbit/s ad oltre 1 Gbit/s agli operatori di telecomunicazioni che si saranno accreditati sul portale dedicato all’incentivo, attivato da Infratel Italia che gestisce la misura per conto del Ministero dello sviluppo economico.

Per l’erogazione del voucher e l’attivazione dei servizi a banda ultralarga le imprese beneficiarie potranno richiedere il voucher ad uno qualunque degli operatori accreditati, fino ad esaurimento delle risorse stanziate e, comunque, non oltre il 15 dicembre 2022.

Maggiori informazioni sul sito del Ministero dello Sviluppo economico, sezione Progetto Voucher Fase II – imprese.

IVA, ADEMPIMENTI

Operazioni OSS/IOSS: come deve essere compilato il file XML FatturaPA

AssoSoftware, FAQ 8 marzo 2022

Sul sito internet di AssoSoftware (Associazione nazionale produttori di software gestionale e fiscale), nella sezione dove l’Associazione fornisce indicazioni per la gestione delle problematiche tecniche e operative relative alla Fatturazione Elettronica, è stato pubblicato un aggiornamento dell’8 marzo, con chiarimenti su dubbi interpretativi in tema fatturazione elettronica e operazioni OSS/IOSS.

In particolare, e stato chiesto come deve essere compilato il file XML FatturaPA qualora si intenda documentare tali operazioni usando la Fatturazione Elettronica e se, queste operazioni:

  • dovranno essere inserite nel Modello Intrastat
  • dovranno essere assoggettate all’imposta di bollo.

In merito alla compilazione della Fattura elettronica, ad esempio, il suggerimento dell’Associazione è quello di indicare solo l’imponibile con la Natura N7 (che richiama come descrizione, proprio l’art.74-sexies del D.P.R. n. 633/1972), con IVA eventualmente esposta sulla descrizione o sul campo “Altri Dati Gestionali” senza effetti sull’imponibile, Totale fattura al lordo o al netto dell’IVA (il campo non è controllato da SDI). Come ulteriore possibilità ammessa, per quanto concerne l’IVA, poiché si sta esercitando una rivalsa si potrebbe esplicitare l’Iva unionale nel campo imponibile di un altro rigo, utilizzando il codice natura N1 o N2.2.

IMPRESE

Startup e Pmi innovative: la relazione del MISE sul 2021

Mise, “Relazione sullo stato di attuazione e l’impatto delle misure a sostegno di startup e PMI innovative”

La crisi pandemica e la transizione digitale hanno accelerato l’evoluzione dei mercati, con l’emersione di nuovi modelli di produzione, distribuzione e consumo di beni e servizi. Si è ampliato in tal modo il divario tra imprese che hanno intrapreso processi di innovazione, riuscendo ad adattarsi ai nuovi scenari e quelle che non hanno saputo farlo.

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha pubblicato la “Relazione sullo stato di attuazione e l’impatto delle misure a sostegno di startup e PMI innovative”.

La Relazione delinea e monitora l’andamento di dette misure e fornisce un quadro dei principali risultati conseguiti. Le performance economiche delle imprese innovative hanno registrato nel 2020 e nei primi mesi del 2021 risultati molto positivi. Queste hanno dimostrato una buona capacità di risposta alla crisi pandemica. Nel 2020 il numero di iscrizioni nella sezione speciale del registro delle imprese è cresciuto rispetto al 2019 del 10% per le startup innovative e del 31,4% per le PMI innovative. Il numero di imprese innovative è continuato a crescere nel 2021 posizionandosi, alla fine di settembre, a 13.999 start-up innovative (+16,8%) e a 2.066 PMI innovative (+15,5%). Il contributo di queste realtà è stato apprezzabile anche dal punto di vista dell’occupazione che ha visto un incremento del 40,5%.

Il Governo conferma l’impegno a stimolare il potenziale di innovazione che start-up e PMI innovative possono generare a supporto della trasformazione delle filiere nazionali, nel quadro della doppia transizione, digitale ed ecologica.

Anche il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza avrà ruolo fondamentale in questo ambito; dei 235 miliardi di euro totali circa il 27% è finalizzato allo stimolo di innovazione e digitalizzazione.

ADEMPIMENTI

Il Registro degli operatori in criptovalute operativo entro il 18 maggio

OAM, Comunicato Stampa 18 febbraio 2022

L’Organismo Agenti e Mediatori (OAM) ha comunicato che, entro il 18 maggio 2022, sarà operativa la Sezione speciale del Registro dei Cambiavalute tenuto dall’OAM, al quale dovranno iscriversi i prestatori di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale e di servizi di portafoglio digitale che operano in Italia.

Alla data di apertura del Registro:

  • i soggetti già operativi, anche on-line, ed in possesso dei requisiti di legge richiesti, avranno tempo 60 giorni da tale data per comunicare la propria operatività in Italia e continuare ad esercitare l’attività senza dover attendere la pronuncia dell’OAM sull’iscrizione nel Registro. L’eventuale esercizio dell’attività in caso di mancato rispetto del termine indicato o di diniego da parte dell’OAM dell’iscrizione, sarà considerato abusivo;
  • i soggetti non ancora operativi dovranno invece comunicare l’intenzione di operare in Italia, adeguandosi ai requisiti normativi richiesti (art. 17-bis, comma 2, del D.Lgs. n. 141/2010), e attendere la pronuncia dell’Organismo per poter operare legalmente in Italia.

Entro 15 giorni l’OAM dovrà verificare la regolarità e completezza della comunicazione e della documentazione allegata e disporre o negare l’iscrizione.

IMMOBILI

Agevolazioni ex art. 7 D.L. n. 34/2019 e rivendita unità immobiliari del fabbricato prima della ristrutturazione

Agenzia delle Entrate, Risposta a istanza di interpello 4 marzo 2022 n. 94

Nella Risposta n. 94 del 4 marzo 2022 l’Agenzia Entrate ha esaminato il caso di un’impresa di costruzione che, con atto di compravendita, ha acquistato un intero fabbricato fruendo delle agevolazioni previste dall’art. 7 del D.L. n. 34/2019 (Decreto “Crescita”), impegnandosi in atto, entro i successivi dieci anni dall’acquisto, alla demolizione e ricostruzione con efficientamento energetico del fabbricato per poi rivenderlo.

L’Agenzia ha chiarito che l’alienazione di una piccola porzione dell’intero fabbricato prima della ristrutturazione, acquistato dalla società fruendo della suddetta agevolazione, non determina la decadenza dal regime fiscale di favore di cui al richiamato art. 7 del D.L. n. 34 del 2019, a condizione che siano rispettate le finalità sottese alla normativa agevolativa, ossia di “consentire un processo di rigenerazione urbana tramite interventi di sostituzione edilizia”.

ENTI NO PROFIT

5 per mille 2022: online l’elenco permanente delle Onlus accreditate

L’Agenzia Entrate ha pubblicato l’elenco permanente delle Onlus accreditate per il 2022 e destinatarie della quota del 5 per mille dell’Irpef, che comprende le Onlus già inserite nell’elenco permanente del 2021 e le Onlus regolarmente iscritte nell’anno 2021 in presenza dei requisiti previsti dalla norma, per un totale di 12.458 iscritti.

Gli enti compresi nell’elenco pubblicato, precisano le Entrate, non sono tenuti a ripetere la procedura di iscrizione al 5 per mille per l’anno in corso.

È possibile accedere all’intero elenco o effettuare la ricerca dell’ente per denominazione, codice fiscale e provincia attraverso un apposito motore di ricerca.

A seguito della pubblicazione, il rappresentante legale dell’ente presente nell’elenco permanente comunica alla Direzione regionale competente le variazioni dei requisiti per l’accesso al beneficio, nei successivi trenta giorni, mediante dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000. In caso di sopravvenuta perdita dei requisiti da parte dell’ente, il rappresentante legale, entro i successivi trenta giorni, sottoscrive e trasmette la richiesta di cancellazione dall’elenco permanente. Qualora il contributo sia stato indebitamente percepito dall’ente in carenza dei requisiti, si applicano le disposizioni dell’art. 17 del D.P.C.M. 23 luglio 2020.

Gli elenchi permanenti degli enti della ricerca scientifica e dell’Università, della ricerca sanitaria e delle associazioni sportive dilettantistiche, ricorda infine l’Agenzia Entrate, sono pubblicati sul sito web di ciascuna amministrazione competente (Ministero dell’Università e della Ricerca, Ministero della Salute e Comitato olimpico nazionale italiano).

APPROFONDIMENTI

IVA, VERSAMENTI

Il versamento del saldo IVA annuale 2021

L’IVA dovuta in base alla dichiarazione annuale del periodo d’imposta 2021 deve essere versata entro mercoledì 16 marzo 2022.

È possibile rateizzare la somma dovuta in rate di pari importo di cui:

  • la prima deve essere versata entro il 16 marzo;
  • quelle successive devono essere versate entro il giorno 16 di ciascun mese di scadenza (16 aprile, 16 maggio, e così via) ed in ogni caso l’ultima rata non può essere versata oltre il 16 novembre.

Sull’importo delle rate successive alla prima è dovuto l’interesse fisso di rateizzazione pari allo 0,33% mensile (pertanto la seconda rata deve essere aumentata dello 0,33%, la terza rata dell’0,66%, la quarta dell’0,99% e così via).

Il versamento può anche essere differito alla scadenza prevista per il versamento delle somme dovute in base al Modello Redditi, con la maggiorazione dello 0,40% a titolo d’interesse per ogni mese o frazione di mese successivo al 16 marzo.

Ne consegue che il versamento del saldo IVA 2021 potrà essere effettuato entro:

  • il 16 marzo 2022, senza maggiorazione;
  • il 30 giugno 2022 maggiorando la somma da versare degli interessi nella misura dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivi al termine di pagamento del saldo dovuto con riferimento alla dichiarazione dei redditi;
  • il 22 agosto 2022 (il 31 luglio cade di domenica, il 2 agosto cade in sospensione dei termini di pagamento, il 20 agosto cade di sabato), maggiorando le somme da versare al 30 giugno dello 0,40%, a titolo di interesse corrispettivo.

In tutti i casi il versamento va effettuato utilizzando il modello F24, esclusivamente in modalità telematica, con il codice tributo 6099 – IVA annuale saldo.

ENTI NO PROFIT, ADEMPIMENTI

La presentazione del modello EAS

Le quote e i contributi associativi nonché, per determinate attività, i corrispettivi percepiti dagli enti associativi privati, in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa tributaria, non sono imponibili. Per usufruire di questa agevolazione è però necessario che gli enti trasmettano in via telematica all’Agenzia Entrate i dati e le notizie rilevanti ai fini fiscali, mediante un apposito modello (EAS).

Sono esonerati dalla comunicazione dei dati:

  • gli enti associativi dilettantistici iscritti nel registro del Coni che non svolgono attività commerciale;
  • le associazioni pro-loco che hanno esercitato l’opzione per il regime agevolativo in quanto nel periodo d’imposta precedente hanno realizzato proventi inferiori a 250.000 euro (Legge n. 398/1991 – Regime speciale Iva e imposte dirette);
  • le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali che non svolgono attività commerciali diverse da quelle marginali individuate dal D.M. 25 maggio 1995 (per esempio, attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito, iniziative occasionali di solidarietà, attività di somministrazione di alimenti e bevande in occasioni di raduni, manifestazioni e simili);
  • i patronati che non svolgono al posto delle associazioni sindacali promotrici le loro proprie attività istituzionali;
  • le Onlus di cui al D.Lgs. n. 460 del 1997;
  • gli enti destinatari di una specifica disciplina fiscale (per esempio, i fondi pensione).

Possono presentare il modello Eas con modalità semplificate i seguenti enti:

  • le associazioni e società sportive dilettantistiche riconosciute dal Coni, diverse da quelle espressamente esonerate;
  • le associazioni di promozione sociale iscritte nei registri di cui alla legge n. 383 del 2000;
  • le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui alla legge n. 266 del 1991, diverse da quelle esonerate per la presentazione del modello (le organizzazioni di volontariato che non sono Onlus di diritto);
  • le associazioni iscritte nel registro delle persone giuridiche tenuto dalle prefetture, dalle regioni o dalle province autonome ai sensi del D.P.R. n. 361/2000;
  • le associazioni religiose riconosciute dal Ministero dell’interno come enti che svolgono in via preminente attività di religione e di culto, nonché le associazioni riconosciute dalle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese;
  • i movimenti e i partiti politici tenuti alla presentazione del rendiconto di esercizio per la partecipazione al piano di riparto dei rimborsi per le spese elettorali ai sensi della legge n. 2 del 1997 o che hanno comunque presentato proprie liste nelle ultime elezioni del Parlamento nazionale o del Parlamento europeo;
  • le associazioni sindacali e di categoria rappresentate nel Cnel, nonché le associazioni per le quali la funzione di tutela e rappresentanza degli interessi della categoria risulti da disposizioni normative o dalla partecipazione presso amministrazioni e organismi pubblici di livello nazionale o regionale, le loro articolazioni territoriali e/o funzionali gli enti bilaterali costituiti dalle anzidette associazioni gli istituti di patronato che svolgono, in luogo delle associazioni sindacali promotrici, le attività istituzionali proprie di queste ultime;
  • l’Anci, comprese le articolazioni territoriali;
  • le associazioni riconosciute aventi per scopo statutario lo svolgimento o la promozione della ricerca scientifica individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (per esempio, l’Associazione italiana per la ricerca sul cancro);
  • le associazioni combattentistiche e d’arma iscritte nell’albo tenuto dal Ministero della difesa;
  • le federazioni sportive nazionale riconosciute dal Coni.

Il modello EAS deve essere inviato, in via telematica, direttamente dal contribuente interessato tramite Fisconline o Entratel, oppure tramite intermediari abilitati a Entratel, entro 60 giorni dalla data di costituzione degli enti. Il modello deve essere, inoltre, nuovamente presentato quando cambiano i dati precedentemente comunicati; la scadenza, in questa ipotesi, è il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui si è verificata la variazione.

In caso di perdita dei requisiti qualificanti, il modello va ripresentato entro 60 giorni, compilando la sezione “Perdita dei requisiti”.

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