Nuova edizione per la rivalutazione di quote e terreni: è possibile accedere all’agevolazione in relazione alle partecipazioni e ai terreni posseduti al 1° gennaio 2022, pagando però un’imposta sostitutiva più elevata, con aliquota del 14%. Per versare l’imposta sostituiva e per procedere alla redazione e all’asseverazione della perizia di stima c’è tempo fino al 15 giugno 2022. È quanto prevede il decreto Energia, che ammette anche per il 2022 la rideterminazione del valore di acquisto di quote e terreni posseduti da persone fisiche, società di persone ed enti non commerciali.

In particolare, viene previsto che l’imposta sostitutiva (14%) dovuta per le partecipazioni in società non quotate e per terreni posseduti alla suddetta data del 1° gennaio 2022, può essere versata:

– in un’unica soluzione entro il 15 giugno 2022;

– in forma rateale, in tre rate dello stesso ammontare entro:

1) il 15 giugno 2022;

2) il 15 giugno 2023;

3) il 15 giugno 2024.

Sull’importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3%.

Possono accedere alla rideterminazione:

– persone fisiche non esercenti attività d’impresa;

– società semplici, società e associazioni ad esse equiparate ai sensi dell’art. 5 TUIR;

– enti non commerciali per quel che attiene alle attività non inerenti all’attività d’impresa;

– soggetti non residenti, privi di stabile organizzazione in Italia,

se alla data del 1° gennaio 2022 posseggono:

– terreni edificabili o con destinazione agricola;

– partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati (la norma non distingue tra partecipazioni qualificate e non).

Deve trattarsi di beni detenuti al di fuori dell’esercizio di imprese, arti o professioni.

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