IN BREVE
Nuove scadenze per l’invio dei dati delle spese sanitarie relative agli anni 2021 e 2022
Certificazione unica (CU2022): consegna e trasmissione entro il 16 marzo 2022
Ravvedimento operoso del quadro RW
In arrivo le comunicazioni di anomalia relative a presunte violazioni delle norme sul monitoraggio fiscale
Utilizzabile in compensazione la seconda rata del Credito d’imposta R&S 2020
Artigiani, commercianti e gestione separata: stabiliti gli importi della contribuzione per l’anno 2022
Nuovo modello per rimborso o compensazione per l’esonero contributivo artigiani e commercianti
Sospensione dei versamenti per federazioni, società e associazioni sportive
Stabiliti gli importi delle tasse universitarie non statali da utilizzare per le detrazioni 2021
Tax credit pubblicità: pronti i software per la comunicazione  
APPROFONDIMENTI
Certificazione unica (CU2022): termini e novità del modello Quadro RW: sanzioni e ravvedimento operoso
PRINCIPALI SCADENZE
IN BREVE

DICHIARAZIONI, ADEMPIMENTI

Nuove scadenze per l’invio dei dati delle spese sanitarie relative agli anni 2021 e 2022

È stato pubblicato, in data 8 febbraio 2022, in Gazzetta Ufficiale il decreto del 2 febbraio 2022 con il quale il Mef dispone la proroga dei termini per l’invio dei dati delle spese sanitarie relative agli anni 2021 e 2022, formalizzando il rinvio all’8 febbraio 2022 della scadenza del 31 gennaio prevista per la trasmissione delle spese sostenute nel secondo semestre 2021, come anticipato con il Provvedimento dell’Agenzia Entrate n. 28825 del 28 gennaio 2022.

Il decreto conferma inoltre anche per l’anno 2022 la periodicità semestrale dell’invio dei dati, anzichè mensile.

In particolare, le nuove scadenze stabilite dal provvedimento, sono le seguenti:

  • 8 febbraio 2022, per le spese sostenute nel secondo semestre 2021;
  • 30 settembre 2022, per le spese sostenute nel primo semestre 2022;
  • 31 gennaio 2023, per le spese sostenute nel secondo semestre 2022;
  • fine del mese successivo alla data del documento fiscale, per le spese sostenute dal 1° gennaio 2023.

Per la trasmissione di eventuali correzioni ai dati delle spese effettuata nel 2021 e trasmessi al Sistema tessera sanitaria, il termine è fissato al 15 febbraio 2022.

ASSISTENZA FISCALE

Certificazione unica (CU2022): consegna e trasmissione entro il 16 marzo 2022

Dopo l’approvazione del modello (con le relative istruzioni) per la Certificazione Unica 2022 (con Provvedimento 14 gennaio 2022, n. 11169), l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato i software di compilazione e di controllo utili per predisporre e verificare il modello inerente i redditi percepiti nel 2021.

Il software di compilazione permette appunto la compilazione della Certificazione Unica relativa ai redditi di lavoro dipendente, ai redditi di lavoro autonomo, provvigioni, redditi diversi e redditi da locazioni brevi e la creazione del relativo file da inviare telematicamente.

Il software di controllo invece consente di evidenziare, tramite appositi messaggi di errore, le anomalie o incongruenze riscontrate tra i dati contenuti nel modello di dichiarazione e nei relativi allegati e le indicazioni fornite dalle specifiche tecniche e dalla circolare dei controlli.

Già dall’anno scorso, è stata disposta la cosiddetta “data unica” e quindi i sostituti d’imposta devono rilasciare le certificazioni ai percipienti e trasmettere le certificazioni in via telematica all’Agenzia delle Entrate entro il 16 marzo 2022.

L’Agenzia delle Entrate ha inoltre specificato che la trasmissione telematica delle certificazioni uniche contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili con dichiarazione dei redditi precompilata può avvenire entro il termine per la presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta (modello 770), cioè entro il 31 ottobre 2022.

Vedi l’Approfondimento

DICHIARAZIONI

Ravvedimento operoso del quadro RW

Agenzia delle Entrate, Provvedimento 8 febbraio 2022, n. 40601

L’Agenzia delle Entrate, con Risoluzione n. 82/E del 24 dicembre 2020, ha fornito alcuni chiarimenti in materia di ravvedimento operoso, anche in materia di quadro RW.

Si ricorda che la compilazione del quadro RW è obbligatoria per il c.d. “monitoraggio fiscale”, ossia per consentire all’Amministrazione finanziaria di controllare gli investimenti all’estero e/o i trasferimenti da, verso e sull’estero, nonché per determinare le imposte patrimoniali estere (IVIE e IVAFE).

La compilazione del quadro RW interessa le persone fisiche residenti in Italia che detengono investimenti all’estero e attività estere di natura finanziaria a titolo di proprietà o di altro diritto reale indipendentemente dalle modalità della loro acquisizione e, in ogni caso, ai fini dell’imposta sul valore degli immobili all’estero (IVIE) e dell’imposta sul valore dei prodotti finanziari dei conti correnti e dei libretti di risparmio detenuti all’estero (IVAFE).

L’obbligo di monitoraggio non sussiste per i depositi e conti correnti bancari costituiti all’estero il cui valore massimo complessivo raggiunto nel corso del periodo d’imposta non sia superiore a 15.000 euro; resta fermo l’obbligo di compilazione del quadro laddove sia dovuta l’IVAFE.

Vedi l’Approfondimento

VERIFICHE FISCALI

In arrivo le comunicazioni di anomalia relative a presunte violazioni delle norme sul monitoraggio fiscale

Agenzia delle Entrate, Provvedimento 8 febbraio 2022, n. 40601

Con il provvedimento direttoriale n. 40601 dell’8 febbraio 2022 l’Agenzia delle Entrate ha preannunciato l’invio di nuove comunicazioni finalizzate a promuovere l’adempimento spontaneo da parte nei confronti dei contribuenti che non hanno dichiarato, in tutto o in parte, attività finanziarie detenute all’estero, come previsto dalla disciplina in materia di monitoraggio fiscale, nonché gli eventuali redditi percepiti in relazione a tali attività.

L’Agenzia Entrate individuerà, a seguito dell’analisi dei dati ricevuti da parte delle Amministrazioni fiscali estere nell’ambito dello scambio automatico di informazioni, secondo il Common Reporting Standard (CRS), i contribuenti che presentano possibili anomalie dichiarative, al fine di stimolare il corretto assolvimento degli obblighi di monitoraggio fiscale relativi alle attività detenute all’estero, nonché di favorire l’emersione spontanea delle basi imponibili derivanti dagli eventuali redditi percepiti in relazione a tali attività.

Successivamente verrà inviata una comunicazione per la promozione della compliance ai contribuenti con le anomalie dichiarative più rilevanti, adottando alcune misure dirette ad escludere dalla selezione le posizioni relative ai soggetti presumibilmente non tenuti all’adempimento dichiarativo o per i quali l’irregolarità ha carattere meramente formale.

I contribuenti che hanno ricevuto la comunicazione possono regolarizzare la propria posizione presentando una dichiarazione dei redditi integrativa e versando le maggiori imposte dovute, unitamente agli interessi, nonché alle sanzioni in misura ridotta, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472.

DICHIARAZIONI

Utilizzabile in compensazione la seconda rata del Credito d’imposta R&S 2020

A decorrere dal 1° gennaio 2022 (per i soggetti “solari”) può essere utilizzata in compensazione la seconda rata (2 di 3) del “CREDITO D’IMPOSTA INVESTIMENTI IN RICERCA E SVILUPPO, TRANSIZIONE ECOLOGICA, INNOVAZIONE TECNOLOGICA 4.0 E ALTRE ATTIVITA’ INNOVATIVE – ART. 1, C. 198 E SS., LEGGE N. 160 DEL 2019”, maturato nel 2020 e indicato nel quadro RU della Dichiarazione dei redditi (UNICO2021).

In sede di compilazione del modello di pagamento F24, il relativo codice tributo 6938 andrà esposto nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”; il campo “anno di riferimento” è valorizzato con l’anno di maturazione del credito (quindi 2020 nel caso in questione), nel formato “AAAA”.

Ricordiamo che la fruizione del credito spettante è comunque “subordinata alla condizione del rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori”.

PREVIDENZA

Artigiani, commercianti e gestione separata: stabiliti gli importi della contribuzione per l’anno 2022

Inps, Circolare 8 febbraio 2022, n. 22; Circolare 11 febbraio 2022, n. 25

Con la Circolare 8 febbraio 2022, n. 22 l’Inps ha comunicato gli importi dei contributi dovuti dagli artigiani ed esercenti attività commerciali per l’anno 2022, indicando i valori delle aliquote, gli importi del massimale e del minimale di reddito, nonché le modalità di calcolo e versamento dei contributi dovuti.

Con la Circolare 11 febbraio 2022, n. 25, l’Inps ha anche comunicato le aliquote, il valore minimale e il valore massimale del reddito erogato per il calcolo dei contributi dovuti da tutti i soggetti iscritti alla Gestione separata per l’anno 2022.

In particolare, le aliquote dovute per la contribuzione alla Gestione separata per l’anno 2022 sono complessivamente fissate come segue:

Collaboratori e figure assimilateAliquote
Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL35,03 (33,00 IVS + 0,72 + 1,31 aliquote aggiuntive)
Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali non è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL33,72% (33,00 IVS + 0,72 aliquota aggiuntiva)
Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria24% (24,00 IVS)
ProfessionistiAliquote
Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie26,23% (25,00 IVS + 0,72 aliquota aggiuntiva + 0,51 ISCRO)
Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria24% (24,00 IVS)

PREVIDENZA

Nuovo modello per rimborso o compensazione per l’esonero contributivo artigiani e commercianti

Inps, Messaggio 11 febbraio 2022, n. 688

Con il Messaggio 11 febbraio 2022, n. 688, l’Inps ha comunicato che, nell’ambito delle istanze telematizzate presenti sul Cassetto previdenziale per Artigiani e Commercianti, è stata rilasciata la nuova versione del modello di istanza di rimborso e/o compensazione, accessibile attraverso il percorso “Domande Telematizzate” > “Rimborso e/o compensazione contributiva”.

Tale nuovo modello deve essere utilizzato anche dai contribuenti ai quali è stato concesso l’esonero parziale dei contributi previdenziali, ex art. 1, commi da 20 a 22-bis, legge 30 dicembre 2020, n. 178, per la richiesta di compensazione.

L’Istituto previdenziale ha inoltre precisato che per i contribuenti iscritti alle gestioni autonome degli artigiani ed esercenti attività commerciali beneficiari dell’esonero contributivo, le eccedenze dei versamenti effettuati per le rate dell’emissione dell’anno 2021, con scadenza entro il 31 dicembre 2021, conseguenti all’applicazione dell’esonero, vengono automaticamente utilizzate a copertura di quanto dovuto per la tariffazione 2021, senza necessità di presentazione di modelli F24 o domande di compensazione. Solo in presenza di eventuali ulteriori eccedenze di versamento rispetto alla capienza dell’emissione 2021, sarà necessario presentare istanza di compensazione con la contribuzione da versare alle scadenze future.

VERSAMENTI

Sospensione dei versamenti per federazioni, società e associazioni sportive

Agenzia delle Entrate, Circolare 4 febbraio 2022, n. 3/E

La Legge di Bilancio 2022 (Legge n. 234/2021, art.1, commi 923 e 924) ha previsto la sospensione di una serie di versamenti tributari e contributivi, nel periodo tra il 1° gennaio e il 30 aprile 2022, in favore di federazioni, società e associazioni sportive.

L’Agenzia delle Entrate, con la Circolare n. 3/E del 4 febbraio 2022, ha chiarito, oltre a spiegare altre disposizioni in materia di Iva e imposte indirette, che l’agevolazione si applica solo ai soggetti individuati che operano nell’ambito di competizioni di interesse nazionale in corso di svolgimento al 1° gennaio 2022, data di entrata in vigore della disposizione.

DICHIARAZIONI

Stabiliti gli importi delle tasse universitarie non statali da utilizzare per le detrazioni 2021

D.M. 23 dicembre 2021

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto 23 dicembre 2021 del Ministero dell’Università e della Ricerca che stabilisce gli importi delle tasse e dei contributi di iscrizione alle Università non statali da utilizzare ai fini della determinazione degli importi detraibili nel 2021 (ai sensi dell’art. 15, comma 1, lettera e), del Tuir).

Si tratta in particolare delle tasse e dei contributi di iscrizione per la frequenza dei corsi di laurea, laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico delle Università non statali.

Importi massimi detraibili per la frequenza dei corsi di laurea delle università non statali
Area disciplinare corsi istruzioneNordCentroSud e isole
Medica3.900 euro3.100 euro2.900 euro
Sanitaria3.900 euro2.900 euro2.700 euro
Scientifico-tecnologica3.700 euro2.900 euro2.600 euro
Umanistico-sociale3.200 euro2.800 euro2.500 euro
Corsi post laurea
Spesa massima detraibileNordCentroSud e isole
Corsi di dottorato, di specializzazione e master universitari di primo e di secondo livello3.900 euro3.100 euro2.900 euro

INCENTIVI

Tax credit pubblicità: pronti i software per la comunicazione

L’Agenzia delle Entrate ha predisposto i software di compilazione e di controllo relativi al tax credit manifesti pubblicitari.

L’agevolazione, per l’anno 2021, è stata introdotta dal Decreto “Sostegni-bis” (art. 67-bis, D.L. n. 73/2021) per il pagamento del canone unico patrimoniale dovuto per la diffusione di messaggi pubblicitari, per un periodo massimo di 6 mesi; la norma è stata poi attuata dall’Agenzia Entrate.

L’agevolazione spetta ai titolari di impianti pubblicitari, privati o in concessione, destinati all’affissione di manifesti o altre installazioni pubblicitarie commerciali, con esclusione delle insegne di esercizio. Il credito d’imposta è riconosciuto ai titolari di impianti pubblicitari privati o concessi a soggetti privati, destinati all’affissione di manifesti e ad analoghe installazioni pubblicitarie di natura commerciale, anche attraverso pannelli luminosi o proiezioni di immagini, comunque diverse dalle insegne di esercizio di cui all’art. 47, comma 1, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495.

Gli interessati sono tenuti a comunicare all’Agenzia delle Entrate l’importo dovuto a titolo di canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, di cui all’art. 1, commi 816 e seguenti, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020). La comunicazione dev’essere inviata entro il 10 marzo 2022, con modalità telematiche, direttamente dal contribuente oppure avvalendosi di un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni di cui all’art. 3, comma 3, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322.

Il credito d’imposta è attribuito in misura proporzionale all’importo dovuto nell’anno 2021, a titolo di canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, di cui al richiamato art. 1, commi 816 e seguenti, della Legge n. 160/2019, per la diffusione di messaggi pubblicitari per un periodo non superiore a 6 mesi.

APPROFONDIMENTI

ASSISTENZA FISCALE

Certificazione unica (CU2022): termini e novità del modello

Dopo l’approvazione del modello (con le relative istruzioni) per la Certificazione Unica 2022 (con Provvedimento 14 gennaio 2022, n. 11169), l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato i software di compilazione e di controllo utili per predisporre e verificare il modello inerente i redditi percepiti nel 2021.

Il software di compilazione permette appunto la compilazione della Certificazione Unica relativa ai redditi di lavoro dipendente, ai redditi di lavoro autonomo, provvigioni, redditi diversi e redditi da locazioni brevi e la creazione del relativo file da inviare telematicamente.

Il software di controllo invece consente di evidenziare, tramite appositi messaggi di errore, le anomalie o incongruenze riscontrate tra i dati contenuti nel modello di dichiarazione e nei relativi allegati e le indicazioni fornite dalle specifiche tecniche e dalla circolare dei controlli.

Già dall’anno scorso, è stata disposta la cosiddetta “data unica” e quindi i sostituti d’imposta devono rilasciare le certificazioni ai percipienti e trasmettere le certificazioni in via telematica all’Agenzia delle Entrate entro il 16 marzo 2022.

L’Agenzia delle Entrate ha inoltre specificato che la trasmissione telematica delle certificazioni uniche contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili con dichiarazione dei redditi precompilata può avvenire entro il termine per la presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta (modello 770), cioè entro il 31 ottobre 2022.

ATTENZIONE: È prevista una sanzione pari a 100 euro per ciascuna certificazione errata, omessa o tardiva. In caso di errata trasmissione, la sanzione non si applica se l’errore viene ravveduto entro i 5 giorni successivi alla scadenza.

Tra le novità nel modello 2022 si segnalano:

  • Frontespizio: è stata inserita una casella per segnalare l’annullamento o sostituzione di una CU già inviata nei casi di subentro.
  • Trattamento integrativo: deve essere indicato nella sezione 390-403 ed è prevista l’esposizione dell’importo delle rate recuperate dopo le operazioni di conguaglio 2020.
  • Lavoratori rimpatriati: sono state aggiornate le casistiche di esenzione del regime agevolato per i lavoratori “impatriati” e per il “rientro dei cervelli”. Al punto 462 i nuovi codici da indicare sono il 13 per le somme che non concorrono a formare il reddito imponibile per il 70%, e il 14 per le somme che non concorrono a formare il reddito imponibile per il 90%.
  • Naspi: al punto 476 deve essere indicato l’ammontare non imponibile erogato dall’INPS in un’unica soluzione a seguito di liquidazione anticipata dell’indennità di disoccupazione Naspi.

DICHIARAZIONI

Quadro RW: sanzioni e ravvedimento operoso

L’Agenzia delle Entrate, con Risoluzione n. 82/E del 24 dicembre 2020, ha fornito alcuni chiarimenti in materia di ravvedimento operoso, anche in materia di quadro RW.

Si ricorda che la compilazione del quadro RW è obbligatoria per il c.d. “monitoraggio fiscale”, ossia per consentire all’Amministrazione finanziaria di controllare gli investimenti all’estero e/o i trasferimenti da, verso e sull’estero, nonché per determinare le imposte patrimoniali estere (IVIE e IVAFE).

La compilazione del quadro RW interessa le persone fisiche residenti in Italia che detengono investimenti all’estero e attività estere di natura finanziaria a titolo di proprietà o di altro diritto reale indipendentemente dalle modalità della loro acquisizione e, in ogni caso, ai fini dell’imposta sul valore degli immobili all’estero (IVIE) e dell’imposta sul valore dei prodotti finanziari dei conti correnti e dei libretti di risparmio detenuti all’estero (IVAFE).

L’obbligo di monitoraggio non sussiste per i depositi e conti correnti bancari costituiti all’estero il cui valore massimo complessivo raggiunto nel corso del periodo d’imposta non sia superiore a 15.000 euro; resta fermo l’obbligo di compilazione del quadro laddove sia dovuta l’IVAFE.

Sanzioni

Le sanzioni legate al quadro RW sono le seguenti:

  • dal 3% al 15% di quanto non dichiarato, se si tratta di attività detenute in Stati non a regime fiscale privilegiato (art. 5, comma 2, primo periodo, D.L. n. 167/1990);
  • dal 6% al 30% di quanto non dichiarato, se si tratta di attività detenute in Stati a regime fiscale privilegiato (art. 5, comma 2, secondo periodo, D.L. n. 167/1990).

È prevista comunque la sanzione fissa, pari a 258 euro, in caso di dichiarazione tardiva (presentata entro 90 giorni dal termine ordinario).

Ravvedimento operoso

Alle sanzioni è possibile applicare le regole generali del ravvedimento operoso.

Pertanto, le riduzioni sono le seguenti:

Tipologia di Stato esteroEntro 90 giorni (1/9)Entro 1 anno (1/8)Entro 2 anni (1/7)Oltre 2 anni (1/6)Dopo PVC (1/5)
A regime fiscale privilegiato0,334%0,375%0,428%0,5%0,6%
NON a regime fiscale privilegiato0,667%0,75%0,857%1%1,2%

L’Agenzia delle Entrate ha quindi chiarito che nel caso di omessa presentazione del quadro RW, se la dichiarazione annuale è stata presentata nei termini ed i dati nella stessa contenuti sono corretti, è possibile rimediare all’omessa presentazione del quadro RW sia entro i 90 giorni dal termine di presentazione della dichiarazione, ma anche oltre.

Chiaramente cambiano le sanzioni applicabili ai due diversi casi.

Se la presentazione del modulo RW avviene entro i 90 giorni dalla scadenza del termine ordinario di presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione in misura fissa pari a 258 euro (art. 5, comma 2, ultimo periodo, D.L. n. 167/1990), nonché la sanzione del 30% delle eventuali IVIE e IVAFE omesse; non si applica, però, la sanzione da 250 a 2.000 euro per gli errori relativi al contenuto della dichiarazione (art. 8, D.Lgs. n. 471/1997) perché la violazione degli obblighi di liquidazione dell’IVIE e dell’IVAFE non ha riflessi sulla dichiarazione annuale in quanto tale.

Se la presentazione del modulo RW avviene oltre i 90 giorni dalla scadenza del termine ordinario di presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 90% al 180% della maggiore imposta dovuta (art. 1, comma 2, D.Lgs. n. 471/1997) però senza la maggiorazione di 1/3 ovvero il raddoppio perché l’IVIE e l’IVAFE non derivano da “redditi” prodotti all’estero. Inoltre si applicano le sanzioni sopra elencate (dal 3% al 15% o dal 6% al 30%).

Entrambe le sanzioni possono comunque essere ridotte con il ravvedimento operoso applicando le riduzioni riportate nella tabella di cui sopra.

Il contribuente non obbligato alla presentazione del Mod. Redditi, se tenuto alla compilazione del quadro RW, deve presentare entro 90 giorni dal termine di presentazione della dichiarazione (quindi entro il 28 febbraio) solo il frontespizio e il quadro RW.

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